Sez. L, Sentenza n. 6353 del 26/06/1998 (Rv. 516791 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Dell'autorità emittente ex art. 23 legge n. 689 del 1981- Conseguenze - Provvedimenti sanzionatori emanati dall'Ispettorato del lavoro - Legittimazione processuale per il giudizio di opposizione e per il relativo ricorso per cassazione - Del solo Ispettorato e non anche del Ministero del lavoro - Fattispecie relativa a sanzione irrogata per assunzione di lavoratori senza preventivo nulla osta.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
In base ai principi desumibili dall'art. 23, commi secondo e quarto, della legge n. 689 del 1981 - secondo cui l'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria va notificata all'autorità che l'ha emessa e solo alla medesima è consentito stare nel relativo giudizio -, spetta al solo Ispettorato provinciale del lavoro, che abbia irrogato una sanzione amministrativa per violazione (nella specie, assunzione di lavoratori senza la preventiva richiesta del nulla osta all'Ufficio di collocamento) accertata nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad esso attribuiti in via esclusiva o primaria dall'art. 4 della legge 22 luglio 1961 n. 628, e non anche al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pur gerarchicamente sovraordinato, non solo la legittimazione processuale passiva nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, ma anche quella attiva di impugnazione mediante ricorso per cassazione contro la sentenza di merito pronunciata nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1961 num. 628 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)