Sez. 1, Sentenza n. 14821 del 27/06/2006 (Rv. 590730 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO | Documenti prodotti e contegni tenuti dalle parti in altro procedimento, ancorché di natura amministrativa - Poteri del giudice - Fattispecie in tema di accertamento del passivo fallimentare.
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO
Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, ben può avvalersi, purché ne dia adeguata motivazione, di documenti prodotti in altro procedimento - ancorché di natura amministrativa, come quello (nella specie di accertamento del passivo) formatosi nell'ambito della procedura di ammissione all'amministrazione straordinaria - nonché dei consequenziali comportamenti adottati in quella sede dalle parti, specie allorché tale procedimento si sia svolto tra le stesse parti. Ben può, inoltre, ritenere pacifico e, comunque, sufficientemente provato un fatto, allorché la parte non onerata della prova abbia improntato la sua difesa su circostanze incompatibili con il suo disconoscimento, specie allorché ciò avvenga nel successivo giudizio in cui si controverte appunto sulla sussistenza del credito dopo il ritorno "in bonis" del medesimo debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)