Sez. 1, Sentenza n. 10650 del 24/04/2008 (Rv. 603140 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Documento formato in altro giudizio - Utilizzabilità - Argomento di prova - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Il giudice civile può trarre argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., da un documento proveniente dal difensore, formato in altro giudizio, in rapporto al comportamento processuale della parte che non ne abbia contestato il contenuto; tale comportamento, tuttavia, non può essere posto da solo a fondamento della decisione, ma deve essere valutato insieme all'intero materiale probatorio acquisito al processo, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 2729 cod. civ.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che, con riferimento ad un giudizio relativo alla quantificazione dell'assegno divorzile, il giudice potesse desumere argomenti di prova dal comportamento della parte che non aveva contestato le risultanze della comparsa conclusionale depositata in altro giudizio, dalla quale essa risultava possedere un ingente patrimonio immobiliare).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)