Sez. 2, Sentenza n. 2162 del 21/10/1965 (Rv. 314096 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - CATASTO - PROPRIETA - PROVA - ANNOTAZIONI CATASTALI - CARATTERE INDIZIARIO.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - CATASTO - PROPRIETA - PROVA - ANNOTAZIONI CATASTALI - CARATTERE INDIZIARIO.*
Le annotazioni catastali hanno soltanto un mero valore indiziario e non sono idonee, da sole, a fornire la prova della proprieta. L'art.2826 cod.civ. non contiene un principio di ordine generale sulla identificazione degli immobili bensi con criterio limitato a quella fattispecie normativa, ne, per altro, conferisce ai numeri del catasto ed alle mappe censuarie una efficacia sostanzialmente diversa da quella riconosciuta alle stesse in altre Disposizioni del codice. (Conf. 3187/62, 850/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)