Sez. 2, Sentenza n. 2583 del 12/04/1983 (Rv. 427448 - 01)
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - INDICAZIONE DEI DATI CATASTALI - RILEVANZA - LIMITI - MANCATA COINCIDENZA TRA I CONFINI ED I DATI CATASTALI RIPORTATI NELL'ATTO - PREMINENZA AI PRIMI - NECESSITÀ.*
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - INDICAZIONE DEI DATI CATASTALI - RILEVANZA - LIMITI - MANCATA COINCIDENZA TRA I CONFINI ED I DATI CATASTALI RIPORTATI NELL'ATTO - PREMINENZA AI PRIMI - NECESSITÀ.*
Nei contratti di vendita immobiliare, come in quelli costitutivi di un diritto di usufrutto su un immobile, l'indicazione dei dati catastali non può essere ritenuta senz'altro espressione della volontà delle parti circa l'estensione ed i limiti del bene oggetto del negozio, ma anzi, nel caso di mancata coincidenza tra i confini indicati e i dati catastali riportati, deve essere data preminenza ai primi, a nulla rilevando la norma dell'art. 2826 codice civile - la quale prevede gli elementi necessari per la specifica designazione dell'immobile da assoggettare ad ipoteca poiché essa non conferisce ai numeri del catasto e alle mappe censuarie un'efficacia sostanzialmente diversa da quella riconosciuta ai dati catastali in altre Disposizioni del codice. (V 4613/81, mass n 415329; (V 45/76, mass n 378671; (2162/65, mass n 314096).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 978, Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538, Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2826
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)