Sez. 5, Sentenza n. 2493 del 19/11/1998 Ud. (dep. 25/02/1999) Rv. 212728 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Caratteri dell'elezione - Rapporto giuridico con la persona presso la quale viene eletto il domicilio - Esclusione - Qualifiche professionali necessarie del domiciliatario - Esclusione.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
In tema di notificazioni, la elezione di domicilio è una dichiarazione di volontà consistente nella scelta di una persona investita del potere di ricevere le notificazioni degli atti del procedimento in un luogo diverso da quello cui l'imputato è realmente legato. La persona presso la quale si elegge domicilio è liberamente scelta dall'imputato, senza che vi sia la necessità di un rapporto giuridico tra i due soggetti. Sovente il domiciliatario coincide con la figura del difensore, ma la legge non pone nessun obbligo consentendo all'imputato ampia e libera scelta in proposito. Ne consegue che il domiciliatario eletto non deve possedere alcuna qualifica professionale e, quindi, non necessariamente deve essere un avvocato ne tantomeno il difensore dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)