Sez. 5, Sentenza n. 8825 del 20/06/1997 Ud. (dep. 01/10/1997) Rv. 208612 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Dichiarazione o elezione di domicilio - Differenze - Rifiuto di ricezione dell'atto - Conseguenze.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
La dichiarazione di domicilio, che ha carattere ricognitivo di un rapporto reale tra persona e abitazione, è inefficace nell'ipotesi di trasferimento dell'imputato, non ritualmente comunicato all'autorità procedente. L'elezione di domicilio è, invece, una dichiarazione ricettizia di volontà e implica un rapporto di fiducia tra il destinatario e tutte le persone che sono in grado di ricevere l'atto nel luogo eletto. Il rifiuto di ricezione dell'atto, espresso in modo formale o sostanziale, da parte di uno dei soggetti dimoranti nel luogo indicato, comporta la presunzione dell'inesistenza iniziale o della rescissione successiva del rapporto fiduciario tra destinatario e domiciliatario e rende l'elezione del domicilio inidonea a perseguire lo scopo al quale è finalizzata. In entrambi i casi si configura, ai sensi del comma 4 dell'art. 161 cod. proc. pen., l'impossibilità della notifica, che, accertata per un atto, legittima la notifica degli atti successivi mediante consegna al difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)