Sez. 3, Sentenza n. 10673 del 11/10/1991 (Rv. 474178 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere | Ambito di applicazione - Attività di agente di una impresa assicuratrice con contatti diretti con il pubblico degli utenti - Inclusione.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere
Nel caso di recesso del locatore dal rapporto di locazione dell'immobile nel quale il conduttore eserciti l'attività di agente di una impresa assicuratrice, mantenendovi contatti diretti con il pubblico degli utenti, è dovuta al conduttore l'indennità di avviamento prevista dall'art. 34 della legge sull'equo canone perché l'attività dell'agente, la cui obbligazione verso l'impresa assicuratrice è di risultato e non di mezzi o di comportamento, rientra, al pari delle altre attività indicate dall'art. 2195 cod. civ., tra quelle commerciali, essendo caratterizzata, come quella delle altre categorie degli agenti di commercio, dall'esercizio professionale di una attività economica organizzata in una impresa ausiliaria e riconducibile, quindi, alla categoria delle attività imprenditoriali, e non a quella delle professioni intellettuali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)