Sez. 3, Sentenza n. 6876 del 06/05/2003 (Rv. 562680 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Imprese assicuratrici - Indennità di avviamento - Spettanza - Omessa indicazione delle stesse nell'articolo 27 legge n. 392 del 1978 - Rilevanza - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE
L'indennità di avviamento di cui all'art. 34 della legge n. 392 del 1978 spetta al conduttore che svolga all'interno dei locali oggetto del contratto attività di impresa assicuratrice con contatto diretto con il pubblico degli utenti; ciò in quanto questa attività, pur se non espressamente indicata dall'art. 27 della legge n. 392 del 1978, rientra, al pari delle altre attività indicate dall'art. 2195 cod. civ., fra quelle commerciali.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)