Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24605 del 02/10/2019 (Rv. 655694 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Consulenza concernente l'analisi dei bilanci di società commerciale - Determinazione dell’onorario - Criterio.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento, essendo esse lo strumento utilizzato dall'ausiliare per pervenire al risultato richiesto. Pertanto, nel caso in cui la consulenza richieda l'esame di una pluralità di bilanci, l'onorario (da calcolarsi a percentuale secondo il disposto dell'art. 4 del d.P.R. n. 352 del 1988) va liquidato globalmente e non per singole annualità se, avuto riguardo alla natura dell'incarico conferito all'ausiliare, è unico il risultato finale da fornire al giudice.
Riferimenti normativi: DPR 27/07/1988 num. 352 art. 4, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 30/05/2002
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)