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Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 20/10/2005 (Rv. 584578 - 01)

TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE | Indennizzo spettante per la perdita di beni siti all'estero - Leggi n. 16 del 1980, n. 135 del 1985 e n. 98 del 1994 - Estensione alla perdita di beni non siti in ex territori italiani e per eventi successivi a quelli contemplati da dette leggi - Ammissibilità - Esclusione - Dubbi di illegittimità costituzionale - Insussistenza - Fattispecie relativa alla perdita di beni a seguito della guerra civile in Liberia, nell'anno 1990.
Stato
decisa il 2005-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584578-01

TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE

In tema di indennizzi a cittadini italiani per la perdita di beni siti all'estero, la disciplina di cui alle leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985 (quest'ultima recante norme sostitutive o modificatrici della prima) non stabilisce un principio generale di indennizzabilità per la perdita di detti beni dovuta a provvedimenti adottati dalle autorità straniere, ma prevede la corresponsione di un indennizzo esclusivamente in favore di categorie di cittadini puntualmente individuate per la perdita di beni conseguente agli eventi dalle stesse contemplati, come è reso palese sia dalla circostanza che esse individuano i beneficiari in quanti hanno già beneficiato di indennizzi, ovvero abbiano in corso le pratiche per ottenerli, sia dal fatto che l'art. 7 della legge n. 16 del 1980 dispone che la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 120 giorni dalla sua entrata in vigore, mentre l'art. 5 della legge n. 135 del 1985, prorogando detto termine e disponendo che la domanda per gli indennizzi previsti da quest'ultima legge va presentata entro il termine di 120 giorni dalla sua entrata in vigore, così come la analoga previsione contenuta nell'art. 1, legge n. 98 del 1994, del pari permettono la proposizione di nuove domande concernenti tuttavia beni già perduti in passato. Ne consegue che la predetta disciplina non è estensibile alla perdita di beni non siti in ex territori italiani e per eventi successivi a quelli contemplati dalle leggi citate; né, al riguardo, sussistono dubbi di illegittimità costituzionale, sia perché sono differenti le situazioni poste in comparazione, sia perché l'attribuzione di un indennizzo nella succitata ipotesi deve ritenersi riservata alla discrezionalità del legislatore ordinario (Nella specie, il Governo della Liberia, nel corso della guerra civile del 1990, aveva chiesto di godere dei benefici stabiliti dalle surriportate leggi, tra l'altro, per la perdita dei beni posseduti dai cittadini italiani nei territori già soggetti alla sovranità italiana).

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1980 num. 16 CORTE COST., Legge 05/05/1985 num. 135 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 98 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)