Sez. 1, Sentenza n. 1888 del 28/01/2010 (Rv. 611470 - 01)
TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE | Indennizzo spettante per la perdita di beni siti all'estero - Leggi n.16 del 1980 e n.135 del 1985 - Perdita di beni nello Zaire - Applicabilità - Fondamento - Disciplina relativa - Legge n.98 del 1994 - Termine per le richieste di indennizzo - Decorrenza.
TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE
In tema di indennizzi a cittadini italiani per la perdita di beni siti all'estero, il sistema risultante dalla disciplina di cui alle leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985, che individua i paesi ovvero le zone territoriali ove le predette perdite sono avvenute ed il periodo temporale in cui i correlativi eventi pregiudizievoli si devono essere verificati, non esclude che la legislazione successiva possa prevedere l'indennizzabilità di nuovi danni patrimoniali subiti da cittadini italiani in Stati esteri diversi ed ulteriori rispetto a quelli considerati; così infatti l'art. 2, comma 5, della legge n. 98 del 1994, ha, da un lato, esteso i benefici previsti dalle due precedenti leggi ai cittadini italiani che avessero subito perdite nello Zaire e, dall'altro, posto un termine "ex novo" di 120 giorni per la richiesta dei relativi indennizzi, decorrente dalla sua entrata in vigore, così dovendosi intendere il richiamo operato alle "modalità previste dalle stesse leggi" (n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985).
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1980 num. 16 CORTE COST., Legge 05/05/1985 num. 135 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 98 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)