Sez. 5, Sentenza n. 27513 del 03/02/2004 Ud. (dep. 18/06/2004) Rv. 228699 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta per distrazione - Sovrafatturazione concordata con impresa fornitrice di quella fallita dall'amministratore di quest'ultima, il quale si appropri quindi della differenza - Configurabilità del reato - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
È configurabile il reato di bancarotta per distrazione nella condotta dell'amministratore il quale, convenendo con ditte fornitrici di beni l'indicazione in fattura di un prezzo superiore a quello effettivamente concordato, trattenga per sè la differenza tra la somma fatta figurare come pagata (corrispondente a quella fatturata) e l'importo effettivamente dovuto, atteso che tale differenza viene a risultare in tal modo costituita da danaro dell'impresa acquirente e non di quella fornitrice.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)