Sez. 5, Sentenza n. 51248 del 05/11/2014 Ud. (dep. 10/12/2014) Rv. 261740 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Sovrafatturazione con restituzione all'utilizzatore di parte del prezzo pagato - Integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta consistita nella sovrafatturazione con restituzione all'utilizzatore di parte del prezzo pagato, in quanto anche il temporaneo ingresso nel patrimonio della fallita di beni che in forza di un patto illecito vengano restituiti al dante causa determina un incremento dello stesso che espande le garanzie dei creditori, con la conseguenza che la 'restituzionè costituisce atto ingiustificato idoneo ad integrare la condotta di distrazione. Non può, invece, sussistere distrazione laddove alla fatturazione per operazioni inesistenti non segua l'effettivo pagamento da parte dell'utilizzatore delle fatture con la successiva restituzione delle somme ricevute.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)