Sez. 5 - , Sentenza n. 11832 del 12/04/2022 (Rv. 664493 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA' (CHIAMATA ALL'EREDITA') - IN GENERE | Chiamato all'eredità - Avviso di
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA' (CHIAMATA ALL'EREDITA') - IN GENERE
accertamento dell'imposta di successione - Omessa impugnazione - Successiva rinuncia all'eredità legittimamente esercitata - Efficacia retroattiva - Conseguenze.
279300 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere.
In tema di imposta di successione, il chiamato all'eredità che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l'avviso di accertamento dell'imposta ometta di impugnarlo, determinandone la definitività, non è tenuto al pagamento dell'imposta ove successivamente rinunci all'eredità, in quanto l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto impositivo.
Cod. Civ. art. 521, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)