Sez. 5 - , Ordinanza n. 32611 del 09/11/2021 (Rv. 662795 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Presupposto - Chiamata all'eredità - Sufficienza - Successione comprendente eredità non ancora accettata - Trasmissione del diritto di accettare ex art. 479 cod. civ. - Obbligo dell'erede di pagare l'imposta - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, presupposto dell'imposizione tributaria è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione. Ne consegue che, allorché la successione riguardi anche l'eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza a favore del suo autore, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell'art. 479 cod. civ.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 5 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)