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Sez. 1, Sentenza n. 13918 del 14/06/2007 (Rv. 598065 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Vizio di extrapetizione - Rilevabilità d'ufficio in appello - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598065-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Nelle azioni di risarcimento danni, ove l'appellante si limiti a chiedere genericamente di rigettare la domanda o di ridurre la condanna, incorre in extrapetizione il giudice di secondo grado che, riesaminando l'originaria citazione, escluda che le perdite riconosciute nella decisione impugnata siano state domandate dall'attore e abbiano costituito causa petendi dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, anche perché la rilevata extrapetizione dei primi giudici, mai denunciata in appello, è incompatibile sul piano logico con il rigetto della domanda che si assume non essere mai stata proposta dall'appellato, dovendosi ritenere devoluto con il gravame il solo esame della fondatezza della domanda e non di quella accolta dai primi giudici e ritenuta non prospettata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 2909

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)