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Sez. 3, Sentenza n. 6935 del 22/03/2007 (Rv. 597299 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Relativo vizio - Verificazione in primo grado - Rilevabilità d'ufficio in appello - Esclusione - Deduzione con apposito motivo di appello - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597299-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Stante i limiti posti dall'effetto devolutivo dell'appello, il giudice di secondo grado non può rilevare d'ufficio il vizio di ultra od extra petizione (ove non sia censurato con apposito motivo di gravame) in cui sia eventualmente incorso il giudice di primo grado pronunziando sulla domanda irritualmente modificata o specificata con la predetta comparsa. (Nella specie la Suprema Corte ha rilevato che il vizio era stato rilevato con la proposizione di appello incidentale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)