Sez. 2, Sentenza n. 2158 del 27/02/1998 (Rv. 513105 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Delibera in contrasto con il regolamento - Impugnazione - Diritto di ciascun condomino di intervenire - Fondamento - Conseguenze - Transazione tra le originarie parti del giudizio - Cessazione della materia del contendere anche nei suoi confronti - Insussistenza - Adozione di delibera sostitutiva con il dissenso dell'intervenuto - Nullità - Impugnabilità illimitata.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE
Poiché la ripartizione delle spese di un servizio comune incide sul diritto soggettivo di ciascun condomino di contribuirvi in proporzione della proprietà su cose e servizi comuni, ciascun condomino ha un autonomo interesse ad intervenire (art. 105 cod. proc. civ.) nel giudizio instaurato da altri contro il condominio per l'impugnazione di una delibera contraria al regolamento condominiale contrattuale, e ad ottenere una pronuncia sulla sua domanda indipendentemente dall'eventuale transazione tra le altre parti, ad esso inopponibile, e dall'adozione di delibera assemblare sostitutiva di quella oggetto di giudizio che egli può impugnare senza limiti di tempo, se è modificativa dei criteri di ripartizione delle spese e adottata con il suo dissenso, perché nulla.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)