Sez. 1, Sentenza n. 8152 del 05/11/1987 (Rv. 455797 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'OPPONENTE - ESECUTORIETÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'OPPONENTE - ESECUTORIETÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO - ESCLUSIONE.*
L'opposizione avverso il provvedimento che liquida gli onorari di avvocato per prestazioni professionali nei confronti del proprio cliente, deve svolgersi obbligatoriamente, anche se il difensore si sia avvalso dell'ordinaria ingiunzione di cui all'art. 633 cod. proc. civ. secondo il rito previsto dagli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794. Tale fase del procedimento risulta caratterizzata prevalentemente dall'impulso ufficioso, onde in essa non trova applicazione l'art. 647 ultimo comma cod. proc. civ. circa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo per la mancata Costituzione dell'opponente, dovendo in tale ipotesi il giudice egualmente provvedere in merito alla liquidazione. (V 4701/81, mass n 415427).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)