diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2460 del 08/03/1991 (Rv. 471196 - 01)

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione | Condanna generica al risarcimento - Legittimità - Mancata specifica prova dei danni - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471196-01

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione

Il ritardo del conduttore nella riconsegna della casa locata costituisce un comportamento giuridico potenzialmente lesivo del patrimonio del locatore, che legittima la condanna generica al risarcimento dei danni, anche se il locatore non abbia fornito la specifica prova di essi, che sarà, invece, tenuto a dare sede di liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)