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Sez. 3, Sentenza n. 6923 del 15/07/1998 (Rv. 517229 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Maggior danno da ritardata restituzione dell'immobile locato - Prova - Onere relativo - Spettanza del locatore - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517229-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

Il ritardo da parte del conduttore nella riconsegna della cosa locata costituisce un comportamento antigiuridico potenzialmente lesivo del patrimonio del locatore che legittima la condanna generica al risarcimento dei danni, ancorché non sia stata fornita specifica prova di essi alla quale il locatore stesso è tenuto, pena il rigetto della relativa domanda in sede di liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)