Sez. L - , Sentenza n. 27854 del 22/09/2022 (Rv. 665668 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Contratti di somministrazione a termine - Disciplina - Art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 2001 - ApplicabilitĂ - Esclusione - Proroga del termine - Rinvio al c.c.n.l. del somministratore - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
I contratti di lavoro in somministrazione a termine sono regolati dalle norme del contratto di lavoro a tempo determinato, "nei limiti di compatibilitĂ ", e dalla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a termine; quanto alla disciplina dei limiti di proroga del termine iniziale del contratto di lavoro, l'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 esclude espressamente l'applicazione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 2001, e, nel secondo periodo del medesimo comma, opera un rinvio al c.c.n.l. applicato dal somministratore disponendo che il termine inizialmente posto al
contratto di lavoro può essere prorogato, con atto scritto ed il consenso del lavoratore, nelle ipotesi e per la durata prevista dalla contrattazione collettiva applicata dal somministratore.
Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 22 com. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 22/12/1999 num. 70 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 19/11/2008 num. 104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)