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Sez. L, Ordinanza n. 21390 del 13/08/2019 (Rv. 655002 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Somministrazione di lavoro - Proroga - Requisiti ex art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Sufficienza - Applicabilità dell'art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655002-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di somministrazione di lavoro, il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può essere prorogato con il consenso del lavoratore e con atto scritto nelle ipotesi e per la durata prevista dalla contrattazione collettiva applicata dal somministratore, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, mentre non si applica in via analogica l'art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, che postula la sussistenza di causali oggettive ed il riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato, avuto riguardo alla differente disciplina prevista dalla direttiva n. 2008/104/CE per il lavoro tramite agenzia interinale rispetto a quella stabilita dalla direttiva n. 1999/70 CE sul lavoro a termine, espressione di una discontinuità nel percorso di progressiva equiparazione funzionale dei due istituti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Decreto Legisl. 06/09/2003 num. 368 art. 4, Decreto Legisl. 06/09/2003 num. 368 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)