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Sez. 2, Sentenza n. 3518 del 25/10/1969 (Rv. 343675 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI CONNESSI A DIRITTI REALI - DOMANDA DI RIMOZIONE DI CONDUTTURE IDRICHE COSTRUITE A DISTANZA INFERIORE A QUELLA LEGALE SU FONDO CONTIGUO IN COMPROPRIETA.*
Stato
decisa il 1969-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343675-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI CONNESSI A DIRITTI REALI - DOMANDA DI RIMOZIONE DI CONDUTTURE IDRICHE COSTRUITE A DISTANZA INFERIORE A QUELLA LEGALE SU FONDO CONTIGUO IN COMPROPRIETA.*

L'Azione che tenda all'adempimento di un Obbligo positivo inerente a diritti reali (nella specie, rimozione di una conduttura per l'acqua pura e di un'altra per l'acqua lurida poste nel fabbricato del convenuto a distanza inferiore alla legale rispetto alla proprieta dell'attore) deve essere proposta nei confronti di tutti i condomini del fondo, perche la pronuncia, destinata ad incidere in situazioni comuni a tutti gli aventi diritto, possa risultare utiliter data. (V 1962-68, massima n 333986 394-66, massima n 320786).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)