Sez. 2, Sentenza n. 6461 del 13/12/1980 (Rv. 410219 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA DI CONDANNA DEL COMPRATORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA DI IMMOBILE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELL'IMPOSSIBILITA DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA VENDITA A TERZI DELL'IMMOBILE STESSO - PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE E DELL'INADEMPIMENTO DI ESSA - EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA DI CONDANNA DEL COMPRATORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA DI IMMOBILE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELL'IMPOSSIBILITA DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA VENDITA A TERZI DELL'IMMOBILE STESSO - PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE E DELL'INADEMPIMENTO DI ESSA - EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
La pronuncia del giudice del merito che - adito per la condanna alla conclusione di un contratto di vendita immobiliare in esecuzione del preliminare - di fronte all'eccezione del convenuto di trovarsi nell'impossibilita di eseguire la prestazione per avere alienato l'immobile ad un terzo, si limiti all'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione e dell'inadempimento di essa, non e censurabile per extrapetizione da parte del promittente venditore inadempiente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)