Sez. 5, Sentenza n. 6788 del 20/03/2009 (Rv. 607492 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI | Istanza di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale - Termine di decadenza per gli accertamenti ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Differimento ex art. 10 del d.P.R. n. 313 del 1997 - Efficacia - Dal 1 gennaio 1998 - Termine per gli accertamenti scaduto anteriormente - Differimento - Inapplicabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI
In tema di IVA, la modifica dell'art. 57, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 ad opera dell'art.10 del d.lgs. n. 313 del 1997, per effetto della quale il termine di decadenza per gli accertamenti è differito, ove vi sia richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno dalla data della richiesta di documenti e la data della loro consegna, si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998, e pertanto non opera quando il termine per gli accertamenti sia scaduto in precedenza.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 313 art. 10, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 313 art. 11, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2966, Cod. Civ. art. 2969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)