diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 8460 del 22/04/2005 (Rv. 580617 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI | Termine decadenziale ex art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità anche al controllo dei presupposti delle richieste di rimborso di eccedenze detraibili - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580617-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI

In tema di IVA, il termine decadenziale previsto dall'art. 57, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si riferisce anche al controllo, da parte dell'Ufficio, dei presupposti su cui si fonda la richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione. Tale interpretazione - già suggerita dal tenore letterale della norma - è definitivamente imposta dalla disposizione contenuta nel secondo periodo dello stesso primo comma che (benché inapplicabile alla fattispecie "ratione temporis", in quanto aggiunto dall'art. 10 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313), nel prevedere il differimento, a determinate condizioni, del suddetto termine di decadenza nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, implicitamente conferma, in via generale, che il termine decadenziale in questione riguarda anche gli accertamenti aventi ad oggetto le anzidette richieste di rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 313 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)