Sez. 3, Sentenza n. 4537 del 14/04/1992 (Rv. 476779 - 01)
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Procedimento - In genere | Controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria - Rito del lavoro - Applicabilità - Conseguenze - Domanda di revocazione - Tempestività - Sussistenza - Deposito del ricorso nel termine - Necessità - Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione successiva alla scadenza del termine - Irrilevanza.
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Procedimento - In genere
Pur nell'assenza di una particolare previsione nella legge 11 agosto 1973 n. 533, il rito speciale del lavoro è applicabile al procedimento di revocazione relativo a sentenze pronunciate nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservandosi davanti al giudice adito - ai sensi della disciplina generale di tale mezzo d'impugnazione - le norme stabilite per il procedimento davanti a lui (in quanto non derogate da quelle dettate in tema di revocazione), con la conseguenza che la domanda di revocazione deve reputarsi, proposta nel termine di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. allorché il ricorso introduttivo del relativo procedimento sia depositato, entro quel termine, nella cancelleria del giudice adito, anche se la notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza avvenga successivamente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 399, Cod. Proc. Civ. art. 400, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)