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Sez. 3, Sentenza n. 20812 del 29/09/2009 (Rv. 609521 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Decorrenza - Notificazione della sentenza - Domanda di revocazione - Equipollenza - Proposizione da parte del soccombente del ricorso per cassazione dopo la proposizione dell'istanza di revocazione - Termine breve - Applicabilità - Condizioni - Conseguenze nel rito locatizio - Perfezionamento dell'impugnazione col deposito nella cancelleria - Effetti - Decorrenza del termine breve da tale data - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609521-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI

Il deposito del ricorso per revocazione di una sentenza in grado di appello integra, nei confronti della parte istante, conoscenza legale della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, la cui tempestività dev'essere pertanto verificata sia con riguardo al termine di un anno dal deposito (ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ. nel testo "ratione temporis" applicabile nella specie, vigente anteriormente alla modifica apportata dalla l. 18 giugno 2009, n. 69) che a quello di sessanta giorni dalla domanda di revocazione, salvo che il giudice chiamato a pronunciarsi in sede rescindente abbia sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ.; ne consegue che, ove la sentenza impugnata per revocazione sia stata pronunciata col rito locatizio (riconducibile a quello del lavoro), poiché esso prevede che l'impugnazione si perfeziona col deposito del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", è da questa data che deve intendersi decorrente il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione (e non, quindi, dalla successiva notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)