Sez. 1, Sentenza n. 8921 del 01/07/1981 Ud. (dep. 13/10/1981) Rv. 150484 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - OBBLIGO DI ADOTTARE LE NORME ANTINFORTUNISTICHE - È ASSOLUTO - AVVERTIMENTO DEL PERICOLO RIVOLTO AL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - OBBLIGO DI ADOTTARE LE NORME ANTINFORTUNISTICHE - È ASSOLUTO - AVVERTIMENTO DEL PERICOLO RIVOLTO AL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
L'Obbligo dell'imprenditore e dei preposti di adottare le cautele prescritte dalla legge e dalle norme di prudenza è assoluto e non può essere sostituito dall'avvertimento di pericolo rivolto all'operaio, quando il pericolo scaturisce da una specifica inadempienza di chi è preposto alla sicurezza del lavoratore. (Conf mass n 147866).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)