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Sez. 1, Sentenza n. 8921 del 01/07/1981 Ud. (dep. 13/10/1981) Rv. 150484 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - OBBLIGO DI ADOTTARE LE NORME ANTINFORTUNISTICHE - È ASSOLUTO - AVVERTIMENTO DEL PERICOLO RIVOLTO AL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150484-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - OBBLIGO DI ADOTTARE LE NORME ANTINFORTUNISTICHE - È ASSOLUTO - AVVERTIMENTO DEL PERICOLO RIVOLTO AL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*

L'Obbligo dell'imprenditore e dei preposti di adottare le cautele prescritte dalla legge e dalle norme di prudenza è assoluto e non può essere sostituito dall'avvertimento di pericolo rivolto all'operaio, quando il pericolo scaturisce da una specifica inadempienza di chi è preposto alla sicurezza del lavoratore. (Conf mass n 147866).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)