Sez. 4, Sentenza n. 1633 del 10/02/1981 Ud. (dep. 02/03/1981) Rv. 147866 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARIO DELLE NORME - SUL LAVORO - IMPRENDITORE - OBBLIGO DI ADOZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DEL LAVORATORE - ASSOLUTEZZA DELL'OBBLIGO.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARIO DELLE NORME - SUL LAVORO - IMPRENDITORE - OBBLIGO DI ADOZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DEL LAVORATORE - ASSOLUTEZZA DELL'OBBLIGO.*
Ai fini della prevenzione degli infortuni, l'Obbligo dello imprenditore e dei preposti di adottare le cautele prescritte dalla legge e dalle norme di prudenza e assoluto e non puo essere sostituito dall'avvertimento di pericolo rivolto all'operaio, quando il pericolo scaturisce da una specifica inadempienza di chi e preposto alla sicurezza del lavoratore.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 583 com. 2, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)