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Sez. 4, Sentenza n. 1633 del 10/02/1981 Ud. (dep. 02/03/1981) Rv. 147866 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARIO DELLE NORME - SUL LAVORO - IMPRENDITORE - OBBLIGO DI ADOZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DEL LAVORATORE - ASSOLUTEZZA DELL'OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1981-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147866-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARIO DELLE NORME - SUL LAVORO - IMPRENDITORE - OBBLIGO DI ADOZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DEL LAVORATORE - ASSOLUTEZZA DELL'OBBLIGO.*

Ai fini della prevenzione degli infortuni, l'Obbligo dello imprenditore e dei preposti di adottare le cautele prescritte dalla legge e dalle norme di prudenza e assoluto e non puo essere sostituito dall'avvertimento di pericolo rivolto all'operaio, quando il pericolo scaturisce da una specifica inadempienza di chi e preposto alla sicurezza del lavoratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 583 com. 2, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)