Sez. 3, Sentenza n. 2692 del 05/03/1993 (Rv. 481266 - 01)
Procedimenti sommari - Per convalida di sfratto per finita locazione - Opposizione dell'intimato - In genere | Accertamento del preventivo giudizio in via ordinaria nella domanda di accertamento della fine del rapporto di locazione e di rilascio dell'immobile - Declaratoria di litispendenza - Poteri dovere del giudice dell'opposizione.
Procedimenti sommari - Per convalida di sfratto per finita locazione - Opposizione dell'intimato - In genere
Vi è litispendenza fra il giudizio, promosso nelle forme ordinarie, avente ad oggetto la domanda di accertamento della fine del rapporto di locazione e di rilascio dell'immobile, ed il giudizio che si instaura nel caso di opposizione del conduttore all'intimazione dello sfratto per finta locazione, stante l'identità di "petitum" e di "causa petendi" e senza che rilevi in contrario il collegamento del secondo giudizio all'anteriore procedimento di convalida dell'intimazione, inteso ad attribuire a quest'ultimo atto negoziale l'efficacia del titolo esecutivo. Pertanto, ove il giudice dell'opposizione accerti essere stato preventivamente adito altro giudice per la pronunzia in via ordinaria sulla domanda suddetta, ha il potere-dovere di provvedere alla declaratoria della litispendenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)