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Sez. 1, Ordinanza n. 3529 del 21/02/2004 (Rv. 570386 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Presupposti - Domanda di separazione personale tra coniugi e procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ. - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570386-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

La litispendenza, che determina la competenza in base al criterio della prevenzione, sussiste solamente quando fra due o più cause vi sia, oltre all'identità dei soggetti, anche l'identità di "petitum" e di "causa petendi", di guisa che la stessa non è configurabile - stante la comunanza soggettiva soltanto parziale e la diversità oggettiva - tra il giudizio di separazione personale dei coniugi e il procedimento per la pronunzia di decadenza dalla potestà dei figli "ex" art. 330 cod. civ. nonché per l'emanazione degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 333 cod. civ.: infatti quest'ultimo procedimento, da un lato, contempla espressamente il pubblico ministero tra i legittimati al relativo promovimento, e dall'altro, in ordine alla "causa petendi" e al "petitum", fa riferimento ad una condotta di uno o di entrambi i genitori necessariamente pregiudizievole al figlio (sia o non sia quest'ultima tale da dar luogo alla suindicata pronuncia di decadenza) ed ha ad oggetto l'emanazione degli anzidetti provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. cod. civ., laddove, nel giudizio di separazione personale, le (eventuali) statuizioni relative ai figli minorenni, di cui all'art. 155 cod. civ., si inseriscono nel quadro di una regolamentazione della vita familiare consequenziale all'allentamento del vincolo matrimoniale (onde vengono ad incidere soltanto sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale e non postulano il pregiudizio o il pericolo di un pregiudizio per la prole medesima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)