Sez. 3, Sentenza n. 12601 del 16/10/2001 (Rv. 549670 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Aumento del venti per cento dell'onorario avvocato (art. 5 D.M. 5 ottobre 1994 n. 585) - Facoltà del giudice - Applicabilità della norma ai diritti di procuratore e alle spese - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
La facoltà del giudice di aumentare del venti per cento la misura dell'onorario unico spettante al difensore di più persone aventi la medesima posizione processuale, ai sensi dell'art. 5 D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, non è estensibile né alle spese, né ai diritti di procuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)