Sez. 1, Sentenza n. 9894 del 23/11/1994 (Rv. 488770 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO | Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi - Accertamento d'ufficio - Metodo induttivo - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora non venga presentata, la dichiarazione dei redditi, è legittimo l'accertamento d'ufficio con ricorso al metodo induttivo, atteso che l'art. 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 abilita in tal caso l'ufficio a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)