Sez. 1, Sentenza n. 27147 del 11/03/2016 Cc. (dep. 01/07/2016) Rv. 267057 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca - "Ne bis in idem" - Effetto preclusivo del rigetto dell'istanza di confisca ex art.644, ultimo comma, cod. pen. nel successivo procedimento di prevenzione - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Il rigetto della domanda di confisca proposta ai sensi dell'art. 644, ultimo comma, cod.pen., nei confronti dell'imputato condannato o destinatario di una pronuncia di patteggiamento, non preclude, in via generale, la successiva adozione della confisca dei medesimi beni nel procedimento di prevenzione, salvo che non si dimostri che siano stati presi in considerazione gli stessi specifici elementi fattuali e che sia stata valutata, in entrambi i procedimenti, la lecita acquisizione dei beni.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Cod. Pen. art. 649 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)