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Sez. 5, Sentenza n. 16019 del 23/02/2015 Cc. (dep. 16/04/2015) Rv. 263269 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Principio della intangibilità del giudicato - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263269-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In materia di misure prevenzione, l'intangibilità del giudicato opera "rebus sic stantibus" e non impedisce né l'esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute o emerse successivamente, anche se anteriori, né la valutazione, nella nuova situazione, di tutte le circostanze, comprese quelle considerate nella precedente decisione, al fine di applicare una misura in precedenza negata ovvero una misura più grave di quella già inflitta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione che aveva disposto la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di alcuni beni, in considerazione della sproporzione del valore degli stessi rispetto al reddito, ed in relazione ai quali, in precedenza, identica richiesta era stata invece rigettata per mancanza della prova della natura illecita delle risorse impiegate per gli acquisti).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)