Sez. L, Sentenza n. 6323 del 26/10/1983 (Rv. 431073 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - IN GENERE - DEL GIURAMENTO DECISORIO - FUNZIONE - GIURAMENTO FORMULATO IN MODO INIDONEO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - IN GENERE - DEL GIURAMENTO DECISORIO - FUNZIONE - GIURAMENTO FORMULATO IN MODO INIDONEO - INAMMISSIBILITÀ.*
Il giuramento decisorio deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico, e la sua formula, dovendo esso vertere su fatti idonei a risolvere (in tutto o in parte) la lite, deve essere congegnata in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla. Pertanto, un giuramento formulato in modo da non consentire l'attuazione di detto meccanismo è inammissibile, in quanto la sua mancata prestazione, non potendo essere considerata come riconoscimento della fondatezza della pretesa della parte avversa, non potrebbe essere posta a base della sentenza di condanna. (Conf 5955/79, mass n 402633).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)