Sez. L, Sentenza n. 12779 del 02/09/2003 (Rv. 566468 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - IN GENERE | Giuramento decisorio - Funzione - Giuramento formulato in modo inidoneo - Ammissibilità - Esclusione - Accertamento della idoneità della formula - Apprezzamento di fatto del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Esclusione - Modificazione della formula del giuramento da parte del giudice - Facoltà discrezionale - Limiti - Mancato esercizio - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - IN GENERE
Il giuramento decisorio deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico, e dovendo esso vertere su fatti idonei a risolvere (in tutto o in parte) la lite, la relativa formula deve essere congegnata in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla. Pertanto, un giuramento formulato in modo da non consentire l'attuazione di detto meccanismo è inammissibile, in quanto la sua mancata prestazione, non potendo essere considerata come riconoscimento della fondatezza della pretesa della parte avversa, non potrebbe essere posta a base delle sentenza di condanna. L'accertamento, in concreto, della decisorietà della formula adottata rientra nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici, così come è incensurabile in sede di legittimità il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, della facoltà di modificare la formula del giuramento, facoltà peraltro consentita solo per quanto attiene ad aspetti formali della formula stessa, al fine di renderne più chiaro il contenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 236, Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)