Sez. U, Sentenza n. 2068 del 21/06/1968 (Rv. 334193 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - GIURISDIZIONE DELLO AGO - LIMITI - PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LE RIFORME DI ORGANICO - FATTISPECIE RELATIVA AD UN DIPENDENTE D'UN CONSORZIO DI BONIFICA NOMINATO, A SEGUITO DI UNA NUOVA REGOLAMENTAZIONE ORGANICA, AD UN GRADO INFERIORE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - GIURISDIZIONE DELLO AGO - LIMITI - PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LE RIFORME DI ORGANICO - FATTISPECIE RELATIVA AD UN DIPENDENTE D'UN CONSORZIO DI BONIFICA NOMINATO, A SEGUITO DI UNA NUOVA REGOLAMENTAZIONE ORGANICA, AD UN GRADO INFERIORE.*
L'attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione in ordine alle controversie relative ai rapporti di impiego con gli enti pubblici ed economici, non e senza limiti. Infatti, il carattere pubblico dell'ente datore di lavoro e l'Esercizio, da parte sua, di propri poteri discrezionali, possono creare, accanto alle situazioni di diritto soggettivo, comuni ad ogni rapporto di lavoro, situazioni di interesse legittimo, ravvisabili con riferimento ai provvedimenti di organizzazione dell'ente economico in quanto ente pubblico e la disciplina privatistica del rapporto di lavoro con i dipendenti, rimane influenzata dall'esplicazione dei poteri amministrativi di organizzazione dell'ente datore di lavoro, esplicazione che e sindacabile solo dal giudice amministrativo cosi, nelle relazioni tra ente pubblico economico ed i suoi dipendenti, la sussistenza di interessi legittimi e ravvisabile rispetto ai provvedimenti che, in via generale, concernono le riforme di organico. Peraltro, anche tali Atti amministrativi generali possono contenere Disposizioni che, per il personale gia in servizio, presentino concretezza di atto incidente sulle situazioni create con il contratto di impiego in tale ipotesi e, comunque, allorche, in Sede di attuazione del provvedimento di riforma organica, si produca pregiudizio attuale e concreto delle situazioni giuridiche del dipendente, costituite con contratto di lavoro o di impiego, e, percio, direttamente protette, l'unica tutela ammissibile e quella propria del diritto soggettivo leso, affidato alla giurisdizione del giudice ordinario. (nella specie, un dipendente di consorzio di bonifica, lamentando che, alla stregua di una nuova regolamentazione organica, il consorzio lo aveva nominato ad un grado inferiore a quello precedentemente coperto, in base al contratto di impiego, modificando cosi, integralmente, in peius la sua posizione giuridica ed economica, aveva convenuto l'ente davanti all'AGO, per sentir dichiarare illecita la sistemazione della sua posizione giuridico-economica cosi operata, e sentir dichiarare l'Obbligo del consorzio alla conservazione della qualifica spettantegli, con la condanna alla differenza di trattamento economico la Corte suprema, adita per regolamento di giurisdizione, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario). (V. 741-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 09/05/1961
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)