Sez. U, Sentenza n. 1698 del 08/06/1971 (Rv. 352156 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ATTINENZA ALLE ESIGENZE DI COSTITUZIONE E STRUTTURA DEGLI ENTI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ATTINENZA ALLE ESIGENZE DI COSTITUZIONE E STRUTTURA DEGLI ENTI.*
In considerazione del carattere prevalentemente pubblicistico che gli enti pubblici economici assumono per quanto riguarda la propria Costituzione e struttura e della possibilita che determinati aspetti del rapporto di lavoro dei loro dipendenti siano, nei singoli Atti, condizionati ad esigenze di interesse pubblico o, comunque attuati, modificati o estinti in funzione delle dette esigenze, deve ritenersi, che in tali casi, nella disciplina dei suddetti rapporti di lavoro sia prevalente l'aspetto pubblicistico, anche nel suo aspetto discrezionale con la conseguenza che i diritti soggettivi derivanti dai medesimi rapporti degradano ad interessi legittimi e vien meno la giurisdizione del giudice ordinario. (Conf 1620'69, mass n 340560; 2068'68, mass n 334193).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2093, Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)