Sez. 4, Sentenza n. 11019 del 07/02/1984 Ud. (dep. 14/12/1984) Rv. 167064 - 01
COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - MEDESIMO FATTO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - MEDESIMO FATTO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
La preclusione di cui all'art. 90 cod. proc. pen. ricorre soltanto quando vi sia completa identità tra tutti gli elementi del fatto (condotta, evento, nesso causale), e non anche quando la condotta dell'imputato, già esaminata con riferimento ad un determinato evento sotto il profilo di una violazione di legge, venga, per effetto di un altro e successivo evento, riesaminata con riferimento ad altra violazione di legge, salvo che nell'altro giudizio non sia stata esclusa la sussistenza del fatto o la commissione di esso da parte dell'agente. Ne deriva che è ammissibile il giudizio per omicidio colposo quando si sia già proceduto a giudizio per le lesioni che solo successivamente determinarono la morte della persona offesa dalla condotta dell'agente. (Conf mass n 143334; (Conf mass n 162447).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)