diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 830 del 08/05/1987 Ud. (dep. 23/01/1988) Rv. 177464 - 01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - MEDESIMO FATTO - NOZIONE - FATTISPECIE: AMMISSIBILITÀ DEL GIUDIZIO PER OMICIDIO COLPOSO QUANDO GIÀ SI È PROCEDUTO PER LESIONI CHE SOLO SUCCESSIVAMENTE DETERMINARONO LA MORTE DELLA PERSONA OFFESA DALLA CONDOTTA DELL'AGENTE.*
Stato
decisa il 1987-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177464-01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - MEDESIMO FATTO - NOZIONE - FATTISPECIE: AMMISSIBILITÀ DEL GIUDIZIO PER OMICIDIO COLPOSO QUANDO GIÀ SI È PROCEDUTO PER LESIONI CHE SOLO SUCCESSIVAMENTE DETERMINARONO LA MORTE DELLA PERSONA OFFESA DALLA CONDOTTA DELL'AGENTE.*

La preclusione di cui all'art. 90 cod. proc. pen. ricorre soltanto quando vi sia completa identità fra tutti gli elementi del fatto (condotta, evento, nesso causale), e non anche quando la condotta dell'imputato, già esaminata con riferimento ad un determinato evento sotto il profilo di una violazione di legge, venga, per effetto di un altro e successivo evento, riesaminato con riferimento ad altra violazione di legge, salvo che nell'altro giudizio non sia stata esclusa la sussistenza del fatto o la commissione di esso da parte dell'agente. Ne consegue che è ammissibile il giudizio per omicidio colposo quando si sia già proceduto per le lesioni che solo successivamente determinarono la morte della persona offesa dalla condotta dell'agente. (Conf mass n 162447; (Conf mass n 167064).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)