Sez. 5, Sentenza n. 25008 del 18/05/2001 Ud. (dep. 20/06/2001) Rv. 219471 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIVELAZIONE DI SEGRETI SCIENTIFICI O INDUSTRIALI | Notizie destinate al segreto - Concetto - Know-how industriale - Ambito della tutela penale - Indicazione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIVELAZIONE DI SEGRETI SCIENTIFICI O INDUSTRIALI
In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 Cp), il concetto di notizia destinata al segreto va elaborato, sotto l'aspetto soggettivo, con riferimento all'avente diritto al mantenimento del segreto stesso (il titolare dell'azienda) e, sotto l'aspetto oggettivo, all'interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi (di progettazione, produzione e messa a punto dei beni prodotti) che caratterizzano la struttura industriale e, pertanto, il così detto know-how, vale a dire quel patrimonio cognitivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione di un apparato industriale; ne consegue che oggetto della tutela penale del reato in questione deve ritenersi il segreto industriale in senso lato, intendendosi per tale quell'insieme di conoscenze riservate e di particolari modus operandi in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione. (Fattispecie relativa alla condotta di due dipendenti di una azienda operante nel campo della realizzazione di progetti software che, abbandonato l'impiego, erano passati alle dipendenze di altra ditta, cui avevano conferito le loro specifiche conoscenze per la realizzazione di un macchinario a raggi x destinato all'industria alimentare, realizzato con modalità e caratteristiche essenziali analoghe a quello prodotto nella prima azienda).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 623
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)