Sez. 1, Sentenza n. 5842 del 10/03/2010 (Rv. 612093 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario - Richiesta di rinvio alla Corte di giustizia CE - Domanda autonoma - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Omessa pronuncia - Censurabilità ex art. 112 cod. proc. civ. - Esclusione - Ammissibilità della richiesta per la prima volta nel grado d'appello e nel giudizio di cassazione - Sussistenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA
La richiesta di rinvio alla Corte di giustizia CE su una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario, in applicazione dell'art. 234 del Trattato CE, non è configurabile come autonoma domanda, rispetto alla quale, nel caso di omessa specifica pronuncia, possa farsi questione del rispetto del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., ponendo tale richiesta una questione di diritto preliminare alla decisione sulla domanda di merito proposta dalla parte. Ne consegue che la richiesta può essere prospettata per la prima volta nel grado di appello e nel ricorso per cassazione, e, solo nel giudizio di cassazione, stante la natura di giudice di ultimo grado, la facoltà di rinvio si trasforma - ricorrendone le condizioni di rilevanza e decisività - in un obbligo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)