Sez. 1, Sentenza n. 4776 del 26/03/2012 (Rv. 621620 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Questione interpretativa di norme comunitarie - Obbligo per la Corte di cassazione di rimessione degli atti - Limiti.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
L'obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza rimettere la causa alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'UE (già art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità europea), viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 267, Tratt. Internaz. 13/12/2007
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)