Sez. 3, Sentenza n. 847 del 24/01/2002 (Rv. 551823 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Banca trattaria e banca girataria del titolo per l'incasso - Assunzione della qualità di obbligato cambiario verso il prenditore - Esclusione.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE
Nella circolazione dell'assegno bancario né la banca trattaria né la banca girataria del titolo per l'incasso rivestono la qualità di obbligato cambiario nei confronti del prenditore dell'assegno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 3, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 4, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 5, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 16, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)