Sez. 1, Sentenza n. 218 del 17/01/1977 (Rv. 383736 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA - RAPPORTI FRA PRENDITORE E BANCA TRATTARIA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA BANCA NEI CONFRONTI DEL PRENDITORE O RESPONSABILITA DELLA STESSA PER INCAUTO PAGAMENTO A PERSONA ESTRANEA - ESCLUSIONE - GIRATA PER L'INCASSO AD ALTRA BANCA - RESPONSABILITA DI QUEST'ULTIMA PER INCAUTO PAGAMENTO - INSUSSISTENZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA - RAPPORTI FRA PRENDITORE E BANCA TRATTARIA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA BANCA NEI CONFRONTI DEL PRENDITORE O RESPONSABILITA DELLA STESSA PER INCAUTO PAGAMENTO A PERSONA ESTRANEA - ESCLUSIONE - GIRATA PER L'INCASSO AD ALTRA BANCA - RESPONSABILITA DI QUEST'ULTIMA PER INCAUTO PAGAMENTO - INSUSSISTENZA.*
L'emissione di un assegno bancario non instaura alcun rapporto, cartolare od extracartolare, fra il prenditore del titolo e la banca trattaria, la quale, salve le conseguenze inerenti al contratto di provvista con l'emittente, e arbitra, verso il richiedente, di effettuare o meno il pagamento. Dall'esclusione di un diritto del prenditore al pagamento della banca trattaria consegue il difetto di legittimazione del primo ad agire contro la seconda, non solo con riguardo ad una domanda rivolta a conseguire il pagamento rifiutato, ma anche con riguardo ad una domanda che ne invochi la responsabilita per aver incautamente pagato a persona estranea e non autorizzata all'incasso, perche, mancando l'indicato diritto, viene meno la configurabilita di un danno extracontrattuale risarcibile per effetto di quel colposo comportamento. I medesimi principi operano nel caso in cui la pretesa risarcitoria sia avanzata non contro la banca trattaria, ma contro altra banca, la quale, girataria del titolo 'per l'incassò, ne abbia incautamente corrisposto il controvalore a persona diversa dal legittimo prenditore, in quanto la girata, sia piena che per l'incasso, non vale ad inserire il giratario nel rapporto fra traente e prenditore e non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto verso il giratario stesso. (V 1540/73, mass n 364331; (V 2524/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 3, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 4, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 5, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 16, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 24, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)