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Sez. L, Sentenza n. 24320 del 31/07/2026 (Rv. 679705-01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Massofisioterapista - Disciplina di cui alla l. n. 403 del 1971 - Professione sanitaria ausiliaria - Disciplina di cui all' art. 4, comma 4 ter della l. n. 42 del 1999 e D.M. 9.8.2019 - Operatore di interesse sanitario - Possibilità di accesso agli elenchi speciali ad esaurimento - Sussistenza - Equiparazione al fisioterapista laureato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679705-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

La figura del massofisioterapista, qualificata dalla l. n. 402 del 1971 quale professione sanitaria ausiliaria, è stata ricondotta, a partire dalla l. n. 43 del 2006, a quella di operatore di interesse sanitario, categoria cui continua ad appartenere nonostante gli interventi normativi del 2019 e del 2023 i quali, pur se intesi a disciplinare, ampliandolo, l'accesso ad elenchi speciali ad esaurimento, onde consentire, in via transitoria e conservativa di proseguire l'attività, non hanno attribuito al predetto la qualifica di professione sanitaria né, tantomeno, lo hanno equiparato al fisioterapista laureato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento, per assenza del requisito dell'iscrizione all'Albo dei Fisioterapisti, del lavoratore che, assunto da una ASP come fisioterapista pur avendo il titolo di massofisioterapista, non si era avvalso della possibilità di iscriversi, sulla base del titolo posseduto, nell'elenco speciale ad esaurimento entro il 31 dicembre 2019, presupposto necessario per conseguire la successiva iscrizione all'albo).

Legge 26/02/1999 num. 42 art. 4, Legge 01/02/2006 num. 43 CORTE COST., Decreto Legge 31/03/2023 num. 34 art. 15 bis, Legge 26/05/2023 num. 56 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/01/2018 num. 3, DM min. SAL 09/08/2019, DM min. SAL 29/03/2001 art. 6, DM min. SAL 13/03/2018

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)